Codice Civile art. 2577


CONTENUTO DEL DIRITTO
1. L' autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l' opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
2. L' autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell' opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell' opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

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