Codice Civile art. 2517


ENTI MUTUALISTICI
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa'.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l' acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.)

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