Codice Civile art. 2515


DENOMINAZIONE SOCIALE
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.
2. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
[3. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente].
(Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 23 luglio 2009, n. 99)
(Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Prassi collegate

  • Quesito n. 14-2006/I, Statuto delle cooperative: inammissibilità di un rinvio automatico alla disciplina delle spa o delle srl

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