Codice Civile art. 2505-quater


FUSIONI CUI NON PARTECIPANO SOCIETA' CON CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI
1. Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
(Il presente articolo è stato così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147)

(Testo previgente:
1. Se alla fusione non partecipano societa' regolate dai capi V e VI del presente titolo, ne' societa' cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle societa' partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta'.
(art. aggiunto dall' art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).)

Prassi collegate

  • Quesito n. 92-2006/I, Fusione per incorporazione di una cooperativa in altra società cooperativa

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