Codice Civile art. 2504-sexies


EFFETTI DELLA ISCRIZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter.
(Il presente articolo non è stato riproposto nelle nuova formulazione del Capo X del titolo V stabilita dall'art. 6 D. Lgs. n. 6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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