Codice Civile art. 2504-quinquies


INCORPORAZIONE DI SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTE
1.Alla fusione per incorporazione di una società in un' altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell' articolo 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
(Il presente articolo non è stato riproposto nelle nuova formulazione del Capo X del titolo V stabilita dall'art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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