Codice Civile art. 2497-septies


COORDINAMENTO FRA SOCIETA'
1. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all' ente che, fuori dalle ipotesi di cui all' articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
(art. introdotto dal D.Lgs. 37/2004, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la Riforma del diritto societario, nonché al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n.385 del 1°settembre 1993, e al T.U. dell' intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998).

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