Codice Civile art. 2454


NORME APPLICABILI
1. Alla societa' in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa' per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
(art. così sostituito dall' art.2 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s' intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell' attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all' atto del pagamento dell' ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2454"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti