Codice Civile art. 2444


ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito.
2. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli atti della societa'.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del Titolo V stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Nei trenta giorni dall' avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l' iscrizione nel registro delle imprese un' attestazione che l' aumento del capitale è stato eseguito.
(L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell' articolo 2457-bis) (comma abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).
Fino a che l' iscrizione nel registro non sia avvenuta, l' aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.)

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