Codice Civile art. 2419


AZIONE INDIVIDUALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
1. Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del Titolo V stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell' assemblea previste dall' articolo 2415.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2419"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti