Codice Civile art. 2396


DIRETTORI GENERALI
1. Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall' assemblea o per disposizione dell' atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati.)

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