Codice Civile art. 2389


COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
1. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
2. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
3. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dello statuto e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell' atto costitutivo o dall' assemblea.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell' atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.)

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