Codice Civile art. 2330-bis


PUBBLICAZIONE DELL' ATTO COSTITUTIVO(abrogato)
(L' atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l' ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell' articolo 2343).
(articolo abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).

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