Codice Civile art. 233


NASCITA DEL FIGLIO PRIMA DEI CENTOTTANTA GIORNI

[Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.]
(Articolo così sostituito dall'art. 91, L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013)

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