Codice Civile art. 2309


PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI
1. La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro (quindici) trenta (così modificato dall'art. 33 della l. 340/2000) giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l' iscrizione presso l' ufficio del registro delle imprese.
[2. I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe]
(Comma abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).

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  • Quesito n. 39-2006/I, Ambito di applicazione del divieto di concorrenza dei soci di coop. e conseguenze della violazione di tale divieto

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