Codice Civile art. 2303


LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
1. Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
2. Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

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