Codice Civile art. 2253


SEZIONE II Dei rapporti tra i soci (CONFERIMENTI)
1. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
2. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell' oggetto sociale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2253"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti