Codice Civile art. 2219


TENUTA DELLA CONTABILITA'
1. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un' ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

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