Codice Civile art. 2188


CAPO III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione - SEZIONE I Del registro delle imprese - (REGISTRO DELLE IMPRESE)
1. E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
2. Il registro è tenuto dall' ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
3. Il registro è pubblico.

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