Codice Civile art. 2184


DIVISIONE DEL BESTIAME, DEI PRODOTTI E DEGLI UTILI
1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2184"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti