Codice Civile art. 2171


§2 Della soccida semplice (NOZIONE)
1. Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.
2. La stima del bestiame all' inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.
3. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l' età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell' articolo 2181.

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