Codice Civile art. 2089


INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE
1. Se l' imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall' ordinamento corporativo nell' interesse della produzione, in modo da determinare grave danno alla economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all' imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d' appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell' articolo 2091.
(Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

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