La prova liberatoria (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)




A proposito della prova liberatoria in tema di esercizio di attività pericolose (art. 2050 cod. civ. ), è chiaro che un'applicazione letterale della formula normativa (" avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno") non consentirebbe mai il raggiungimento della sicura esclusione della riconducibilità dell'accadimento a colui che esercita l'attività considerata pericolosa. L'adozione di tutti i mezzi astrattamente possibili infatti non potrebbe se non valere sempre e comunque a scongiurare il pericolo Si potrebbe, cioè, teoricamente affermare che il fatto stesso che il danno si sia verificato stia a dimostrare come in effetti non fossero state assunte tutte le misure in grado di prevenirlo.

Lo scopo che il legislatore si è prefisso, è tuttavia quello di fissare un limite di responsabilità a carico di chi esercita un'attività pericolosa. Questo limite è costituito dalla diligenza professionale. Chi esercita un'attività pericolosa, quindi, può liberarsi dalla responsabilità per il danno provocato ogniqualvolta abbia dato conto di avere adottato quelle misure di prudenza e di perizia che sono normalmente adeguate alla natura dell'attività e che si conformano alle prescrizioni tecnico-normative che presiedono all'attività stessa.

Interpretata in questo senso, la prova liberatoria diventa possibile. Così, ad esempio, l'attività edilizia è ritenuta dalla giurisprudenza "attività pericolosa" perché i mezzi di lavoro utilizzati, le attrezzature, le impalcature, i ponteggi, i macchinari (escavatrici, betoniere, ruspe, ecc.), impongono a chi li utilizza un obbligo di particolare prudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6739/88 ). Di conseguenza il titolare di un'impresa di costruzioni risponde del danno subito dal bambino entrato nel cantiere attraverso un varco incustodito e rimasto ferito da una betoniera in movimento. La responsabilità, invece, non sussiste nel caso in cui il danneggiato si sia introdotto nel cantiere posto sulla pubblica via, dove era stata apposta la recinzione con visibili segnalazioni di divieto di ingresso. Al contrario, l'aver dato conto semplicemente di aver osservato tutte le disposizioni di legge regolanti la produzione ed il commercio dei tabacchi non è stato reputato sufficiente per vincere la presunzione di colpa qui in esame in capo all'Ente Italiano Tabacchi (App. Roma 7 marzo 2005, n. 1015 ).

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