Codice Civile art. 1962


DURATA DELL'ANTICRESI
1. L' anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l' immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
2. In ogni caso l' anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
3. Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

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