Codice Civile art. 1927


SUICIDIO DELL'ASSICURATO
1. In caso di suicidio dell' assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l' assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
2. L' assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

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