Codice Civile art. 1919


SEZIONE III Dell'assicurazione sulla vita (ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA O DI UN TERZO)
1. L' assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
2. L' assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

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