Codice Civile art. 1905


LIMITI DEL RISARCIMENTO
1. L' assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall' assicurato in conseguenza del sinistro.
2. L' assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

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