Codice Civile art. 1889


POLIZZE ALL'ORDINE E AL PORTATORE
1. Se la polizza di assicurazione è all' ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l' assicuratore, con gli effetti della cessione.
2. Tuttavia l' assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l' assicurato.
3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all' ordine si applicano le disposizioni relative all' ammortamento dei titoli all' ordine.

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