Codice Civile art. 1838


DEPOSITO DI TITOLI IN AMMINISTRAZIONE
1. La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l' attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
2. Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione [ 2441 ], la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all' uopo occorrenti. In mancanza di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
3. Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
4. E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall' osservare, nell' amministrazione dei titoli, l' ordinaria diligenza.

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