Codice Civile art. 1829


CREDITI VERSO TERZI
1. Se non risulta una diversa volontà delle parti, l' inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tale caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

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