Codice Civile art. 1828


EFFICACIA DELLA GARANZIA DEI CREDITI ISCRITTI
1. Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
2. La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

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