Codice Civile art. 1791


NOTA DI PEGNO
1. Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall' articolo precedente.
2. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

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