Codice Civile art. 1787


SEZIONE III Del deposito nei magazzini generali (RESPONSABILITA' NEI MAGAZZINI GENERALI)
1. I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l' avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell' imballaggio.

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