Codice Civile art. 1776


OBBLIGHI DELL'EREDE DEL DEPOSITARIO
1. L' erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell' alienante.

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