Codice Civile art. 1697


ACCERTAMENTO DELL APERDITA E DELL'AVARIA
1. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l' identità e lo stato delle cose trasportate.
2. Se la perdita o l' avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
3. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l' avaria si accertano nei modi stabiliti dall' articolo 696 del codice di procedura civile.

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