Codice Civile art. 1690


IMPEDIMENTI ALLA RICONSEGNA
1. Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell' articolo 1686.
2. Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l' esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell' articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell' articolo 1515 per conto dell' avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

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