Codice Civile art. 1679


PUBBLICI SERVIZI DI LINEA
1. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell' impresa secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell' atto di concessione e rese note al pubblico.
2. I trasporti devono eseguirsi secondo l' ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
3. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
4. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.

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