Codice Civile art. 1675


DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI EREDI DELL'APPALTATORE
1. Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell' appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l' esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite per le spese sostenute gli sono utili.
2. Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell' ingegno.

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