Codice Civile art. 1673


PERIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA COSA
1. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l' opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell' appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
2. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell' opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell' appaltatore.

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