Codice Civile art. 1662


VERIFICA NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL'OPERA
1. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
2. Quando, nel corso dell' opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d' arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l' appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1662"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti