Codice Civile art. 1652


ANTICIPAZIONI ALL'AFFITTUARIO
1. Qualora l' affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
2. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.

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