Codice Civile art. 1642


PROPRIETA' DEL BESTIAME CONSEGNATO
1. Qualora il bestiame consegnato all' affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell' età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l' affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

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