Codice Civile art. 1638


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE
1. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l' affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d' indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

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