Codice Civile art. 1637


ACCOLLO DI CASI FORTUITI
1. L' affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
2. E' nullo il patto col quale l' affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

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