Codice Civile art. 1628


§2 Dell'affitto di fondi rustici (DURATA MINIMA DELL'AFFITTO)
1. Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l' affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
(Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1628"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti