Codice Civile art. 1626


INCAPACITA' O INSOLVENZA DELL'AFFITTUARIO
1. L' affitto si scioglie per l' interdizione, l' inabilitazione o l' insolvenza dell' affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l' esatto adempimento degli obblighi dell' affittuario.

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