Codice Civile art. 1620


INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DELLA COSA
1. L' affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all' interesse della produzione.

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