Codice Civile art. 1616


AFFITTO SENZA DETERMINAZIONE DI TEMPO
1. Se le parti non hanno determinato la durata dell' affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all' altra un congruo preavviso.
Sono salve le norme corporative<1> e gli usi che dispongano diversamente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1616"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti