Codice Civile art. 1615


SEZIONE III Dell'affitto - §1 Disposizioni generali - (GESTIONE E GODIMENTO DELLA COSA PRODUTTIVA)
1. Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l' affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

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