Codice Civile art. 1604


VENDITA DELLA COSA LOCATA CON PATTO DI RISCATTO
1. Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

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